DENUNCIA DEL CITTADINO:
In diritto, la denuncia è una dichiarazione con cui si comunica ad un ente pubblico o ad un altro soggetto istituzionale una circostanza, un fatto o un altro elemento che il destinatario è legittimato e preposto a ricevere. I campi in cui più frequentemente si incontra la denuncia sono il diritto penale (notitia criminis), il diritto tributario (denuncia dei redditi) ed il diritto amministrativo (ad esempio in edilizia ed altri settori)
P.M.:
Il pubblico ministero è l'organo dello Stato o, in certi ordinamenti, di altri enti pubblici, la cui funzione principale è l'esercizio dell'azione penale. A rigori, il termine designa solo l'organo e non anche i funzionari che lo compongono, sicché un'espressione come "i pubblici ministeri di Milano" è impropria, seppur molto diffusa nel linguaggio corrente.
G.I.P.:
Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale. Interviene in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che li aveva), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Il g.i.p. è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento. Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono solitamente quelli che il pubblico ministero decide di allegare all'istanza che presenta. Ad esempio, assieme alla richiesta di emissione di un'ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare; il p.m. deve trasmettere, però, tutti gli elementi a favore dell'indagato.
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
GIUDICE DI PACE:
E’ un giudice non professionale chiamato a decidere cause minori, in ambito civile e penale. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimentoT
TRIBUNALE:
E’ un giudice non professionale chiamato a decidere cause minori, in ambito civile e penale. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimento
CORTE D’ ASSISE:
E’ un organo giurisdizionale competente a giudicare i reati più gravi, costituito da giudici togati e da giudici laici tratti dalla cittadinanza.
CORTE D’ APPELLO:
Nell'ordinamento italiano la corte d'appello è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata distretto.
CORTE D’ ASSISE D’ APPELLO:
In Italia la corte d'assise d'appello giudica a seguito di impugnazione delle sentenze emesse in primo grado dalla corte d'assise oppure dal giudice dell'udienza preliminare che abbia giudicato nelle forme del giudizio abbreviato su delitti la cui cognizione è normalmente devoluta alla corte d'assise. Contro le sue sentenze è dato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. La corte d'assise d'appello è costituita da due giudici togati e sei giudici popolari. La sua circoscrizione coincide con quella della corte d'appello, di cui può essere considerata una sezione specializzata.
CORTE DI CASSAZIONE:
E’ l'organo posto al vertice del sistema giudiziario. Altri paesi, tra i quali l'Italia, seguono il modello francese.
DENUNCIA DEL CITTADINO
Rapporto della polizia
Notizia del reato
Entro 48 ore
P.M.
Il P.M. invia le indagini
Archiviare Rinvio a giudizio
SECONDO IL TIPO DI REATO
Giudice di pace Tribunale Corte d’ assise
Appello Appello Appello
Tribunale Corte d’ appello Corte d’assise d’appello
Ricorso Ricorso Ricorso
Corte di Cassazione
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