Sono organi della Giustizia Amministrativa il T.A.R. e, quale organo di appello, il Consiglio di Stato, per la Regione Siciliana, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che agisce come sezione distaccata del Consiglio di Stato.
Dopo le recenti riforme del 1998 e del 2000, un soggetto può proporre le seguenti azioni giurisdizionali:
-azione costitutiva: la comune forma per ottenere l'annullamento di un provvedimento ritenuto illegittimo;
-azione dichiarativa: finalizzata ad ottenere una sentenza con il quale il giudice può dichiarare, ad esempio, la nullità di un atto o di un provvedimento amministrativo ex art. 21-septies L. 241/1990; oppure dichiarare l'inadempimento della Pubblica Amministrazione a seguito di un preciso dovere di provvedere a seguito di istanza di parte o dovere ex lege, ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. 241/1990. Si tratta, ex art. 21bis L. 1034/1971 (legge TAR21), di un procedimento particolare perché fissa termini diversi rispetto al ricorso ordinario;
-azione risarcitoria, finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno per illecito civile e/o lesione di interesse legittimo;
-azione sommaria: sono azioni a cognizione sommaria il decreto ingiuntivo (ai sensi dell'art. 633 codice di procedura civile, ex art. 8 L. 205/2000), la sentenza succintamente motivata (art. 26 L. TAR), le ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186bis e 186ter c.p.c, come richiamate dall'art. 8 L. 205/2000;
-azione cautelare: il ricorrente può richiedere al giudice di porre in essere tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per la tutela della pretesa, secondo la fondatezza del fumus boni iuris e del periculum in mora, fra cui anche i provvedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c. (art. 21 c. 8 L. TAR);
-azione esecutiva: attesa la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, il ricorrente, previa diffida e inutilmente decorso il termine di 30 giorni, può adire il giudice che ha emesso la sentenza per ottenere tutela esecutiva e, se necessario, ottenere la nomina di un commissario ad acta.Tale situazione aumenta la possibilità per il cittadino di difendere le proprie posizioni soggettive nell'ambito di quanto indicato negli articoli 113, 24 e 103 della Costituzione.
1. Ricorrente: è una parte necessaria che introduce il processo e che propone il ricorso, avendo interesse all’annullamento o alla riforma di un provvedimento amministrativo.(si pensi al soggetto escluso dalla graduatoria di un concorso) 2. Resistente: altra parte necessaria del processo che propone il rigetto del ricorso avendo interesse che il provvedimento venga conservato. (ad esempio l’ente pubblico che indice il concorso). 3. Controinteressato: è il soggetto che ha un interesse uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente e di conseguenza avrà interesse a che il provvedimento mantenga i suoi effetti (si pensi al soggetto vincitore del concorso). Anche il contro interessato è parte necessaria. 4. Interventori: sono parti eventuali e sono ammessi quelli adesivi ad adiuvandum o ad opponendum. Sono ammessi gli interventi litisconsortili e quelli principali solo se sono rispettati i termini di ricorso. Il soggetto che intenda intervenire ha l’obbligo di notificare l’atto alle altre parti nel domicilio eletto nel giudizio per poi depositarlo entro 20 giorni dalla data dell’ultima notifica. |
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